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Il Nuovo Codice della Strada prevede, all’art. 186, il divieto di guidare in stato di ebbrezza da bevande alcoliche. Tale stato (art. 379) viene accertato mediante l’analisi dell’aria espirata. L’art. 187 stabilisce inoltre che è vietato guidare in stato di ebbrezza in seguito all’assunzione di sotanze stupefacenti o psicotrope.

Qualora vi sia il sospetto che l’individuo fermato si trovi in stato di ebbrezza per queste sostanze, gli agenti della polizia stradale possono condurlo al Ser.T. competente per territorio per gli accertamenti del caso; qualora lo ritenesse necessario, il Prefetto può eventualmente disporre la sospensione della patente di guida. Questo in definitiva vuol dire che un soggetto tossicodipendente può guidare, purchè non si trovi sotto l’effetto delle sostanze assunte. Il trattamento con metadone nei programmi di mantenimento non contrasta con l’idoneità alla giuda, perché non crea uno stato di ebbrezza, ma copre solo i sintomi astinenziali.

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