Il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura è riconosciuto sia dal Codice di Deontologia Medica (art. 24) sia dalla legge di riforma sanitaria 502/90.
Tuttavia una serie di normative che riguardano il pagamento delle prestazioni, di fatto impongono di riferirsi unicamente ai servizi della propria ASL qualora si intenda chiedere un finanziamento per l’inserimento in comunità terapeutica.
Su questa linea molti Ser.T. hanno rifiutato, per “problemi organizzativi” o comunque per autonoma scelta, di prendere in carico persone residenti in altre ASL per qualsiasi terapia.<
In realtà nessuna decisione a livello locale può annullare un diritto garantito dalla legge dello stato. Colui che intendesse esercitare il proprio diritto di essere seguito da un Servizio di sua scelta, può esporre le proprie ragioni al responsabile del centro, ed eventualmente alla stessa ASL facendo presente che un’eventuale persistenza del rifiuto di presa in carico può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 del Codice Penale; reclusione fino a un anno).<
Qualora questo non fosse sufficiente è opportuno rivolgersi alle strutture che si occupano dei diritti dei pazienti.