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Usi e abusi

Diritto alle cure

Il diritto alle cure è garantito dall’articolo 120 della Legge 309/90 che dispone testualmente: “chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo”. Il termine “chiunque ” indica senza equivoci che l’unico requisito per accedere al servizio pubblico è l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Non è quindi necessario, per esempio essere in regola con l’assicurazione malattia o essere cittadini italiani.

L’articolo 122 stabilisce che il SerT, una volta compiuti tutti gli accertamenti necessari, definisca il programma, che sarà personalizzato per il singolo soggetto, avvalendosi anche della collaborazione di cooperative di solidarietà sociale e di associazioni di volontariato finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo del soggetto. Naturalmente il presupposto di ogni terapia è che esistano i criteri clinci per la diagnosi di una malattia. Non si ha pertanto diritto né di ottenere una cura né di ottenere un certificato di tossicodipendenza se si è semplici consumatori occasionali. Il fatto che la certificazione di tossicodipendenza possa essere richiesta illegittimamente da un simulatore per ottenere alcuni vantaggi in ambito penale ha anzi indotto il legislatore ad emanare il D.M. 186/90 che stabilisce tassativamente i criteri medico-legali per tale certificazione. In queste circostanze quindi il Servizio Pubblico ha il dovere di non prendere in carico la persona richiedente se non sussistono prove documentali della patologia dichiarata. Ciò per evitare di pre-costituire falsamente un criterio diagnostico in realtà inesistente.
>Al di fuori di questi casi-limite, per accedere a un qualunque Servizio Tossicodipendenze dovrebbe essere sufficiente presentarsi al medesimo e dichiarare la propria intenzione di essere preso in carico.
Per i minorenni la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall’interessato, anche dai genitori.
Di fatto, la possibilità di effettuare una terapia adeguata è spesso limitata dalle condizioni concrete dei servizi. La legge in vigore prevedeva, anche attraverso il D.M. 444/90, che i Ser.T. siano aperti come minimo 12 ore al giorno per 365 giorni all’anno, che siano dotati di tutte le figure professionali necessarie, che siano in grado di predisporre un programma terapeutico iniziale entro 10 giorni. Tuttavia la riforma costituzionale del 2001 con l’articolo 117 ha attribuito potestà legislativa in materia, tra l’altro, di tutela della salute alle regioni “salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Pertanto, attualmente (ottobre 2005) l’organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze può essere molto diversa da una regione all’altra. E’ quindi più difficile far valere ovunque il proprio diritto ad usufruire dei servizi che la legge promette. Le associazioni per i diritti dei pazienti però potrebbero, se opportunamente sollecitate, sollevare questi problemi nei confronti delle Aziende Sanitarie inadempienti tutelando gli interessati, senza esporli direttamente e mantenendo perciò la riservatezza.

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