di Mariagrazia Fasoli, aggiornato il 7 settembre 2023
Le tossicomanie, alcolismo compreso, possono a volte alterare il comportamento e il giudizio in maniera talmente grave da impedire persino al paziente di rendersi conto di quanto abbia bisogno di aiuto. Tali comportamenti inoltre possono danneggiare non solo l’interessato ma anche i suoi famigliari.
In questi casi appare logico chiedersi se sia possibile costringere queste persone a curarsi o, almeno, se sia possibile metterle in condizione di non nuocere.
L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “… nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge …”. La legge non definisce tra i trattamenti sanitari obbligatori quello inerente il programma terapeutico e socio-riabilitativo per i tossicodipendenti. Questa scelta del legislatore è apparsa inevitabile dopo che si è constatato, sia in Italia sia all’estero, l’inutilità e anche la pericolosità dei trattamenti obbligatori, un tempo consentiti.
In effetti, a differenza di quanto accade per le malattie psichiatriche (nelle quali il trattamento farmacologico è abbastanza efficace anche quando il paziente non collabora), i trattamenti oggi disponibili per le tossicodipendenze richiedono tutti la partecipazione attiva dell’interessato.
Trattamenti sanitari obbligatori
Anche per chi è sotto l’effetto di droghe tuttavia è possibile chiedere un trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della legge 180/1978 qualora il paziente presenti una sintomatologia psichiatrica tale da rendere assolutamente necessaria una terapia (per esempio in caso di allucinazioni o deliri che inducano comportamenti pericolosi) e si possa presumere che non sia in grado di valutare il proprio stato. Tale trattamento viene proposto da un medico ma deve essere disposto dal sindaco solo dopo la convalida da parte di un Servizio Psichiatrico Pubblico. La legge prevede che, di regola, non possa durare più di sette giorni.
Al di fuori di questo caso, non è possibile costringere persone maggiorenni tossicodipendenti a seguire una terapia contro la propria volontà.
Provvedimenti di carattere legale
Ci sono tuttavia dei modi con cui la famiglia può indurre un tossicomane a chiedere di essere curato e ogni struttura che si occupi di questi problemi può aiutare i familiari a trovare i più adatti al loro caso.
Poiché tra questi metodi viene a volte consigliato anche quello di tagliare i viveri al paziente o addirittura di “buttarlo fuori casa” diamo alcune indicazioni che permettano di evitare involontari reati.
Chi ha a che fare con tossicodipendenti deve sapere che in base agli articoli 88, 89 e 95 del Codice Penale lo stato di intossicazione cronica da alcol o stupefacenti è riconosciuta come possibile causa di vizio totale o parziale di mente.
Pertanto “buttare fuori casa” una persona in queste condizioni potrebbe al limite comportare l’incriminazione ai sensi dell’articolo 591 del Codice Penale che prevede da 6 mesi a 5 anni di reclusione per chiunque abbandoni persone incapaci di provvedere a se stesse “per malattia di mente o di corpo”.
E’ pertanto essenziale quando si decide di chiudere la porta di casa al proprio congiunto tossicodipendente prendere le seguenti precauzioni:
– possibilmente consigliarsi con un Centro che possa fornire l’appoggio necessario per inserire questa decisione in programma terapeutico;
– indicare all’interessato soluzioni alternative come per esempio il dormitorio pubblico, la mensa comunale o, se è disponibile la Comunità Terapeutica;
– accertarsi che non presenti segni di sovradosaggio di astinenza tali da richiedere delle cure immediate. In questo caso accompagnarlo in una struttura sanitaria (ospedale, SerT) facendo presente la propria decisione di non riaccoglierlo in casa propria, se la persona è in grado di mantenersi. Il Titolo XIII del Codice Civile (artt. 433-448) stabilisce infatti l’obbligo di “alimenti”, cioè di mantenimento, per i parenti e gli affini fino al terzo grado (genitori, figli, fratelli, nonni , generi e nuore, suoceri) delle persone indigenti. Questo obbligo però può essere risolto sia ospitando la persona senza risorse economiche in casa propria sia assegnandogli una cifra sufficiente a mantenersi altrove (art. 443).
Naturalmente nulla si può fare se il paziente è lui stesso proprietario o conduttore dell’appartamento o se ha titolo a risiedervi per altri motivi.
Inabilitazione e nomina amministratore di sostegno
Un provvedimento possibile qualora il comportamento della persona tossicomane comprometta gravemente la sua situazione economica o quella della famiglia è la richiesta di inabilitazione. L’articolo 415 del Codice Civile, infatti, prevede che il coniuge, i parenti fino al quarto grado, i suoceri o il tutore possano chiedere l’inabilitazione per chi per abuso abituale di alcolici o di stupefacenti esponga sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
Ciò significa che questa persona non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio senza seguire certe formalità che permettano a chi è incaricato della sua tutela (in genere un genitore o il coniuge) di valutarne la convenienza.
Gli atti che venissero compiuti senza seguire queste procedure sarebbero nulli.
Questo vuol dire, per esempio, che la persona inabilitata può liberamente comprarsi un paio di scarpe, ma se ipoteca la casa o vende l’automobile, questi atti sono annullabili a meno che non siano autorizzati dal curatore.
Il provvedimento di inabilitazione, come si vede, non è una sanzione contro il tossicomane o l’alcolista ma, al contrario, è un mezzo per salvaguardare i suoi interessi economici in un periodo in cui non è in grado di occuparsene. Il provvedimento di inabilitazione infatti viene a cessare con il venir meno della causa che l’ha determinato. Un’altra possibilità a volte utilizzata è la nomina di un amministratore di sostegno prevista dal Titolo XII (artt. 404-413) dello stesso Codice Civile per persone che “per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica” non siano temporaneamente in grado di provvedere ai propri interessi. Occorre ricordare che, in questi casi, il giudice tende a nominare membri della famiglia per i quali questa funzione potrebbe risultare molto stressante e fonte di ulteriori dissidi sia con l’interessat che con altri famigliari. Ulteriori informazioni sulle procedure necessarie si trovano sul sito del Ministero della Giustizia
Atteggiamenti violenti
Contrariamente a quello che si crede nessuna droga trasforma una persona mite in un criminale violento. Tuttavia è ben noto che molte droghe, alcol, cocaina e benzodiazepine in testa, hanno effetti disinibitori e quindi possono scatenare comportamenti violenti in persone con temperamento iracondo normalmente controllato attraverso l’educazione e le regole sociali. In questi casi la priorità è salvaguardare i possibili bersagli di aggressioni, anche mortali, che molto spesso sono i famigliari o i partner. La legge 69/2019 , nota come legge del codice rosso, ha introdotto perciò una serie di modifiche nel Codice di Procedura Penale e nel Codice Penale che consentono, per questi casi, un più rapido accesso al sistema giudiziario da parte delle vittime e interventi più immediati ed efficaci a magistrati e forze dell’ordine.
In sintesi si sono introdotte, tra l’altro, le seguenti norme
– una corsia veloce per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza domestica
– la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero che deve sentire la persona vittima e/o chi ha denunciato i fatti entro tre giorni
– pene più severe (fino a 7 anni di reclusione) se la vittima è donna o minore
– tempo 12 mesi dai fatti per sporgere denuncia
– introduzione del reato di sfregio del volto, con pena fino 14 anni.
– divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche con controllo attraverso braccialetto elettronico
– pene fino a 3 anni per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Rinviamo a siti specializzati per un approfondimento del tema ricordando che in ogni provincia esistono associazioni o uffici comunali che forniscono consulenza per questi problemi. Inoltre la presidenza del Consiglio ha attivato da tempo un sito dedicato a cui è possibile scrivere, gestito da operatrici specializzate, e il numero verde 1522. Anche il Ministero della Salute dedica una pagina con informazioni sull’argomento