Già nei testi medici di fine ‘800 l’alcolismo, il morfinismo, il cocainismo erano citate come malattie. Tuttavia molti illustri medici, di quell’epoca (come lo psichiatra Sigmund Freud e il fisiologo Paolo Mantegazza) sperimentarono personalmente gli effetti di queste sostanze (allora legali e, anzi, prescritte per molti disturbi fisici e psichici) e ne riferirono i benefici, considerando lo sviluppo di dipendenza con pericolosi effetti sul comportamento come un problema psichiatrico del singolo e non come una caratteristica di quel tipo di sostanze. Solo alcuni anni dopo si prese coscienza del fatto la dedizione a droghe poteva colpire anche persone prima perfettamente sane di mente e che tornavano ad essere tali dopo avere smesso. Ciò portò a dichiarare illegali alcune sostanze o a limitarne l’uso a scopi terapeutici garantiti da prescrizione medica. Poichè chi le assumeva di sua iniziativa violava una legge si cominciò allora a pensare alle tossicomanie come vizi o come delitti, dando origine ad uno stigma sociale che ancora oggi fa sì che in certi paesi queste condizioni patologiche siano punite come reati.
Istituendo i Servizi per le Tossicodipendenze, pubblici o accreditati, con gli articoli 113 e 116 del DPR 309/1990 la legge italiana conferma che chi è affetto da tossicomania è un paziente come tutti gli altri. La “tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive” è stata anzi inserita dal Legislatore fin dal 1961 nell’elenco delle malattie sociali cioè quelle malattie caratterizzate da alta incidenza (molti nuovi casi ogni anno) o alta prevalenza (molti casi in totale), da continuità di frequenza (cioè la situazione si mantiene negli anni) e da gravi ripercussioni economiche e sociali. Di fotto ciò vuol dire che si riconosce che la lotta a queste malattie non è solo interesse del singolo, ma anche della comunità nazionale. Perciò l’accesso ai servizi viene dalle legge in ogni modo facilitato, anche attraverso particolari norme di garanzia riconosciute ai medici e ai pazienti nei Servizi Tossicodipendenze.
Disposizioni generali
La Costituzione non si occupa direttamente di tossicomanie. Contiene tuttavia una serie di diritti che si applicano anche a chi abusa di sostanze. L’art. 2 stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’art. 3 stabilisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge indipendentemente da “condizioni personali o sociali”.
Fra i diritti sanciti dalla Costituzione vi è anche il diritto alla salute, sia come bene del singolo individuo, che come interesse della collettività (art. 32). Ogni discriminazione basata su una diagnosi clinica è pertanto contraria ai principi e all’ordinamento della Repubblica.
In questa sezione forniamo alcune informazioni utili per chiarire questioni che più frequentemente sembrano creare problemi quando siano coinvolte persone tossicomani o consumatrici di sostanze vietate.
In ogni caso, quando sorgano dubbi, un buon modo per orientarsi è quello di leggere attentamente la Costituzione dato che a questa legge devono conformarsi tutte le norme vigenti nel nostro Paese.
E’ possibile rivolgersi anche all’Ufficio Pubblica Tutela (obbligatoriamente istituito in ogni Ospedale Pubblico e in ogni Azienda Sanitaria con il compito di tutelare i diritti dei pazienti ai sensi dell’art. 8 della legge 150/2000) o ad una delle associazioni che si occupano dei diritti del malato.
Libera scelta del medico e del luogo di cura
Cosa legalmente può fare la famiglia